APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME DI PROCEDURA PER LA
TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI/INGEGNERI. (G.U. n.258 del 5-11-1949)
coordinato con
DECRETO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 15 FEBBRAIO 1949
Approvazione dei regolamento contenente le norme di procedura per la
trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geometri.
(G.U. n.59 del 12-3-1949)
Art. 1.
1. Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale si propongono entro il
termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata.
2. Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su
carta non bollata. Art. 2.
1. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del
versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita.
Art. 3.
1. Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito
al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della
segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la
segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4.
1. E irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta
giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero
non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.
Art. 5.
1. Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato
nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio che ha emesso la
deliberazione che si intende impugnare.
2. Se ricorrente è il professionista. deve presentare anche due copie in
carta libera del ricorso.
3. L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio annota a margine del ricorso
la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del
ricorso stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista, se
ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nellufficio del
Consiglio dell'Ordine o Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del
termine stabilito per ricorrere.
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica
e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire
documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del
presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma
precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio
dell'Ordine o Collegio al Consiglio nazionale.
7. Il Consiglio dell'Ordine o Collegio, oltre al fascicolo degli atti del
ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della
deliberazione impugnata in fascicolo separato.
Art. 6.
1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli
atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto
alla nomina del relatore.
Art. 7.
1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la
seduta per la trattazione del ricorso.
2. Il presidente, prima della nomina dei relatore, può disporre
indagini, salvo in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale
dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta
richiesta. della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al
Consiglio per essere inteso personalmente.
Art. 8.
1. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati.
2. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia
chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i
provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata.
fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine
stabilito. la decisione presa in base agli atti che già sono in possesso
del Consiglio nazionale.
3. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota
per ultimo.
4. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e. in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Art. 9.
1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve
contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui
quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui
è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Art. 10.
1. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale
nella segreteria.
2. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo
lettera raccomandata, al professionista, e al procuratore della Repubblica.
Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11.
Il segretario redige processo verbale delle sedute.
2. Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta:
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti:
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso:
e) le firme dei presidente e del segretario.
Art. 12.
1. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del
Consiglio. il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro
presente meno anziano di età.
Art. 13.
1. E in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio
di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14.
1. I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione
del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi
le cui deliberazioni sono impugnate, perchè provvedano alle
formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei
ricorsi, informandone il ricorrente |