Il CNI non può dare seguito alle richieste di attivazione dell'attestato EUR ING FEANI in quanto alcuni
requisiti per il suo conferimento non sono conformi con l’ordinamento
professionale italiano di cui questo Consiglio è uno dei cardini. Peraltro l’attestato
non ha alcun valore legale in quanto rilasciato da una Associazione
di diritto privato.
Per l’esercizio della professione all’estero, tuttavia, un
ingegnere italiano può sempre ricorrere alla procedura prevista dalla direttiva
36/2005/CE che ha sostituito tutte le direttive di riconoscimento attualmente in vigore.
Questo Consiglio Nazionale è a disposizione degli iscritti
agli Ordini che desiderano esercitare nell'Unione Europea, per fornire tutta
l'assistenza necessaria durante un eventuale iter di riconoscimento ai sensi
sia dell'attuale che della futura normativa.
Poiché tuttavia il CNI può dare seguito solo a richieste
degli Ordini provinciali, la richiesta di informazioni
e di assistenza dovrà pervenire al Consiglio Nazionale tramite l'Ordine
Provinciale degli ingegneri cui il professionista è iscritto.