Esami di abilitazione 2011: L’ Ordinanza
Ministeriale 22 marzo 2011 in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale disciplina lo svolgimento degli esami di Esami di Stato di
abilitazione professionale nell’anno 2011 per quanto attiene le Professioni regolamentate
dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Le due sessioni d’esame previste si svolgeranno la prima
nel mese di giugno e la seconda nel mese di novembre.
Prorogato anche nel 2011, il regime transitorio previsto dal D.P.R. 328/2001 per i laureati con
il vecchio ordinamento (titolo quinquennale in un ciclo solo).
Ai sensi dell'art. 7, è confermato anche quest'anno che i possessori dei
titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente di svolgere le prove secondo
la disciplina antecedente al DPR 328/2001 (v. sul punto, la circolare Circolare
CNI n. 138 XVIIª Sessione).
Costoro avranno diritto
di optare per tutti e tre i settori in cui è attualmente suddiviso l’albo.
Ovviamente tali disposizioni valgono esclusivamente per i laureati
"quinquennali" ciclo unico atteso che per i laureati triennali la
possibilità di sostenere l’esame di Stato è stata introdotta proprio con il più
volte citato DPR 328/01.
Data delle prove (art. 8 dell’Ordinanza)
Gli esami di Stato per i possessori di laurea
specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il
previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il
giorno 15 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2011. Per
i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in
attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive
modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima
sessione il giorno 22 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 30
novembre 2011.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici,
reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Domande
ricorrenti
Obbligo
di tirocinio: non è previsto per gli ingegneri
un tirocinio propedeutico all'esame di Stato
La questione del ventilato periodo di tirocinio
obbligatorio prescritto obbligatoriamente per tutte le professioni, ivi
comprese quelle per le quali non è prescritto dalla normativa vigente, è
sospesa né si possono fare previsioni in merito a quando e se ne riparlerà
ancora.
Tale misura prevista in un decreto della precedente
legislatura è stato bloccato dall’attuale Ministro dell’Università.
Alla data pertanto l’unico requisito per l’accesso
all’esame di stato per la professione di ingegnere o di ingegnere iunior resta quello del diploma formativo adeguato (laurea
e laurea specialistica/magistrale rispettivamente)
Opzione di scelta dei settori: per i laureati con il vecchio ordinamento
sussiste il diritto all’iscrizione all’albo nei tre settori
Molti abilitandi temono che
il protrarsi dell’Esame di Stato (in particolare la prova orale dell’ultima
sessione annuale) possa pregiudicare il loro diritto all’iscrizione nei tre
settori dell’albo.
Timore infondato perché ciò che conta è la sessione
d’esame non il momento finale delle prove.
Pertanto, i laureati con il vecchio ordinamento
iscritti alla seconda sessione d’esame di Stato che ottengono l’abilitazione
professionale, potranno senza problemi iscriversi ai tre settori dell’Albo.
Si fa tuttavia notare che il regime transitorio è
terminato e la proroga ormai concessa di anno in anno. Non vi è quindi certezza
di alcun automatico rinnovo per l’anno successivo. In tal caso il beneficio non si manterrebbe.